La disciplina vigente in materia di notifiche ex art. 140 c.p.c. non viola la Costituzione

La disciplina vigente in materia di notifiche ex art. 140 c.p.c. non viola la Costituzione
28 Ottobre 2016: La disciplina vigente in materia di notifiche ex art. 140 c.p.c. non viola la Costituzione 28 Ottobre 2016

La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 220, pubblicata il 12 ottobre 2016, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell’art. 140 c.p.c. nella parte in cui farebbe decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario della stessa, dalla data in cui l’ufficiale giudiziario, depositata la copia dell’atto da notificare nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi ed affisso un avviso dell’avvenuto deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. Ad avviso del rimettente, la citata disposizione, per essere conforme a Costituzione, avrebbe dovuto prevedere il perfezionamento della notifica solo dopo il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, con la quale si avvisa il destinatario dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale, ovvero dalla data dell’effettivo ritiro della copia dell’atto, se anteriore, in modo analogo a quanto previsto dall’art. 8, comma 4, l. n. 890/1982 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), come modificato dall’art. 2, d.l. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. n. 80/2005. E ciò in quanto, continua il giudice a quo, è probabile che, laddove il destinatario di una notifica ex art. 140 c.p.c. non possa beneficiare dei dieci giorni di tempo (massimo) previsti dall’art. 8, comma 4, l. n. 890/1982, si manifesti un’ingiustificata disparità di trattamento, con conseguente violazione dell’art. 3 Cost., perché casi identici verrebbero trattati in modo ingiustificatamente diverso. La Corte Costituzione ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione sollevata, visto che poneva a raffronto fra loro situazioni eterogenee, in quanto, da un lato, l’art. 140 c.p.c., per come dichiarato costituzionalmente illegittimo, presuppone, per il perfezionamento del procedimento di notificazione, l’avvenuta ricezione, da parte del destinatario dell’atto, della raccomandata contenente l’avviso di deposito dell’atto stesso, in tal modo ponendo l’accipiens nelle condizioni di poter prendere prontamente contezza del contenuto del medesimo; mentre, dall’altro lato, la previsione di un termine di dieci giorni per il ritiro dell’atto presso l’ufficio postale, previsto dall’art. 8 l. n. 890/1982 in tema di notificazione degli atti a mezzo del servizio postale, si collega, non al momento di effettiva ricezione dell’avviso, ma alla spedizione dello stesso, ovvero alla data di ritiro dell’atto se anteriore, con l’ovvio epilogo di individuare una diversa e ragionevole modulazione del termine per il perfezionamento dell’iter notificatorio. Di conseguenza, non avrebbe alcun senso estendere il termine “di compiuta giacenza”, di cui al quarto comma dell’art. 8 della richiamata l. n. 890/1982, alla diversa ipotesi disciplinata dall’art. 140 c.p.c., considerato che, in tal caso, la conoscenza legale dell’atto coincide con il momento in cui può esserne conseguita anche l’effettiva conoscenza. Sicchè, conclude la Corte, non sussisterebbe alcuna lesione dell’art. 3 Cost. per ingiustificata disparità di trattamento, così come la correlata violazione degli artt. 24 e 111 Cost., quando in considerazione della diversità delle fattispecie poste a confronto, la diversa disciplina delle situazioni si giustifica0 in termini di ragionevolezza (cfr., ex multis, Corte Costituzionale n. 146/2016).

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